Art. 12.
(Istituzione del Servizio per l'arte di strada).

      1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Servizio per l'arte di strada, con la finalità di promuovere, sostenere, valorizzare e documentare le espressioni artistiche di strada.